L’asta immobiliare è un processo di compravendita che si realizza attraverso una gara per offerte e che ha, come logica conclusione, la vendita di un bene immobile al miglior offerente”.
“L’asta immobiliare giudiziaria, nel processo esecutivo o fallimentare è una particolare forma d’asta che realizza la vendita forzosa di uno o più beni immobili di proprietà dell’Esecutato, che subisce una vera e propria espropriazione dei propri beni a causa di debiti contratti ed insoluti; l’asta si tiene presso le Sezioni dedicate dei Tribunali, presso le Sedi degli Ordini professionali (avvocati e dottori commercialisti), o presso gli Studi Notarili delegati alla vendita dal Giudice dell’Esecuzione titolare della Procedura espropriativa”.
Attraverso la vendita all’asta dei beni pignorati i creditori dell’Esecutato regolarmente inseriti nella procedura esecutiva, riescono ad ottenere la liquidità che consenta loro di veder soddisfatti in tutto od in parte i propri crediti.
L’acquisto immobiliare attraverso l’esperimento d’asta può rivelarsi conveniente laddove si riesca ad aggiudicarsi un immobile ad un prezzo inferiore rispetto al reale valore di mercato, valutato con apposita perizia estimativa dal Perito incaricato del Tribunale (Consulente Tecnico d’Ufficio – C.T.U.).
L’esperimento d’asta è un vero e proprio “lavacro” dell’immobile pignorato La trasparenza risulta essere presente sia nelle modalità di partecipazione all’asta sia nel trasferimento della Proprietà da parte del Giudice con apposito Decreto di Trasferimento dopo aver effettuato il versamento del saldo prezzo (ex Art. 586 c.p.c.). A tal proposito, è stata definita tra l’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) ed i Tribunali presenti sul territorio nazionale una Convenzione per l’erogazione dei mutui bancari agli aggiudicatari, in virtù della quale la stipula dell’atto di mutuo con concessione dell’ipoteca avviene contestualmente all’emissione del Decreto di Trasferimento. Il Giudice dell’Esecuzione ordinerà la cancellazione “ipso jure” delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni dei pignoramenti (sia precedenti che successive al pignoramento) nonché il sequestro conservativo convertitosi in pignoramento (ex Art. 686 c.p.c.) gravanti sull’immobile, che risulterà libero da pesi e gravami. Ma ATTENZIONE! Per quanto riguarda invece altri diritti o domande gravanti sul bene pignorato, quali: i diritti parziali, come usufrutto o abitazione, i fondi patrimoniali, i sequestri penali, i sequestri giudiziali, le domande giudiziali, le trascrizioni di preliminari, le domande per l’esecuzione specifica dell’obbligo a contrarre (ex Art. 2932 c.c.), gli atti di destinazione (di cui agli all’Art. 2645 ter c.c.) etc. etc., il Giudice dell’Esecuzione non può disporre la cancellazione con il Decreto di Trasferimento e sarà necessario un provvedimento del Giudice Competente. L’improvvisazione nell’acquisto di un immobile all’asta senza avvalersi della Consulenza tecnico-legale di un professionista può dar luogo, nel migliore dei casi, a dei veri e propri errori di valutazione commerciale, nel peggiore dei casi ad un incauto acquisto che potrebbe comportare la perdita parziale o totale dell’investimento. I nostri Specialisti svolgono questa attività per la nostra affezionata Clientela da oltre 25 anni con tutto lo scrupolo e l’attenzione che permettono di perfezionare un acquisto in totale sicurezza e convenienza.